In uno Stato definito LAICO a chiare lettere dalla Corte Costituzionale nel 1989, che ha riconosciutao nella laicità una garanzia di pluralismo confessionale e culturale fondata negli art. 8, 19 e 20 della Costituzione, è possibile che un valido e preparato magistrato, il dott. Luigi TOSTI, giudice del Tribunale di Camerino, sia stato prima sospeso dalla sezione disciplinare del CSM, poi rimosso dalla Magistratura, ed infine sottoposto a procedimento penale per omissione di atti d'ufficio?
La Cassazione, nel 2009, annullò senza rinvio la condanna a sette mesi di reclusione ed a un anno di interdizione dai pubblici uffici che la Corte d'Appello dell'Aquila aveva inflitto al giudice sostenendo che il fatto non sussisteva e che la condotta di Tosti, sostituito da altri giudici, non aveva causato nocumento all'attività giudiziaria.
Ora, dinnanzi alle Sezioni Unite, il Sostituto Procuratore Generale della Cassazione, il Dott. Pasquale Ciccolo, chiede di respingere il ricorso della difesa dell'incolpato avverso la pronuncia disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
il dott. Tosti ha motivato il suo comportamento sostenendo di essere stato assunto in un Tribunale laico e non in un Tribunale ecclesiastico, e che nessuno potrà improrgli di celebrare udienze dove c'è il crocifisso.
Ritengo che un crocifisso, sia esso un simbolo religioso o di civiltà e di cultura cristiana, come sostenuto dal Consiglio di Stato nel 1988, non può essere imposto in un'aula di tribunale o comunque in un luogo pubblico, quale una scuola, a meno di ritenere carta straccia il superamento della religione cattolica quale religione di stato (punto I del Protocollo addizionale) sancito dagli Accordi di Villa Madama del 1984 così come l'intera Costituzione del 1948, di matrice, appunto, laica.
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